Statuto
Euro Scout società cooperativa
INDICE
Titolo I° |
Costituzione - sede - durata - scopi |
Titolo II° |
Soci (Numero - Ammissione - Recesso) |
Titolo III° |
|
Titolo IV° |
Organi sociali (Assemblea - Consiglio d'Amministrazione - Collegio Sindacale) |
Titolo V° |
TITOLO I° Costituzione - sede - durata - scopi
Art.1 - E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "EURO SCOUT, società cooperativa"
Art.2 - La Società Cooperativa ha sede legale in Treviso (TV).
Art.3 - La durata della Società è fissata al 2030 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.
Art.4 -
La Cooperativa agisce senza fini di lucro ed ha per oggetto
l'organizzazione e la gestione di servizi atti a promuovere e sostenere le
attività dell'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici della
Federazione dello Scoutismo Europeo (F.S.E.) denominata successivamente, nel
presente atto, Associazione. Tali servizi potranno essere messi a disposizione
anche dei non soci per la realizzazione di iniziative che siano in armonia con
le finalità ed i metodi educativi dell'Associazione.
In particolare la società, nel rispetto delle finalità predette, potrà:
- acquistare per i gruppi della F.S.E. le attrezzature necessarie ed utili per
le varie attività come: tende, utensili, uniformi, articoli sportivi, materiale
didattico e mezzi di trasporto;
- acquistare vettovagliamenti per campi estivi, invernali, feste di Gruppo;
- acquistare, costruire, produrre , vendere, locare ed assumere in locazione e
affitto beni mobili ed immobili nonché compiere ogni altro atto di disposizione
relativo a detti beni purché direttamente finalizzato alla realizzazione degli
scopi dell'Associazione;
- Sostenere le attività dei Gruppi F.S.E. e dei loro singoli soci censiti, come
formazione Capi , campi scuola, partecipazione ad attività nazionali ed
internazionali;
- Promuovere e sostenere la formazione e l'attività di pattuglie scout di
Protezione Civile;
- Diffondere la conoscenza dello scoutismo attraverso libri, fascicoli,
volantini, video/audio-cassette, destinati sia ad uso interno che esterno
dell'Associazione,
- Promuovere e sostenere la raccolte la conservazione di atti e documenti che
testimonino la storia e la tradizione dello scoutismo cattolico trevigiano;
- Favorire i rapporti ed i collegamenti con i Gruppi Scout sia all'interno che
all'esterno dei Distretti F.S.E. di Treviso
- Stipulare accordi di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni, altri enti pubblici, ditte e società private, associazioni e comunità;
- Stipulare contratti e convenzioni e compiere ogni altro atto negoziale con i
soggetti di cui sopra e privati;
- Organizzare conferenze, riunioni, corsi di formazione e di aggiornamento,
attività ricreative, culturali e sportive ed altre analoghe;
- Prestare fideiussioni e rilasciare garanzie nell'interesse proprio e di terzi;
- Ottenere finanziamenti ed accettare conferimenti in denaro o in natura o
prestiti da terzi o dai propri soci, predisponendo eventualmente un apposito
regolamento.
Inoltre la società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività
connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e le
operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto
sociale e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo,
nel rispetto dei principi e della disciplina della mutualità.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la società Cooperativa potrà aderire
ad associazioni, confederazioni , consorzi e quant'altro occorre.
Le scelte e le priorità di intervento saranno valutate dal Consiglio di
Amministrazione, sentiti i Commissari dei Distretti F.S.E di Treviso, in
base alle disponibilità di cassa e di una prudente valutazione delle entrate
previste.
Art.5.
- La Società deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di
scambio mutualistico realizzato, così come realizzato dal precedente articolo
4.
L'organo amministrativo e i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di
prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio,
evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice
Civile.
La società , in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità
prevalente, che intende mantenere:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale
sociale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al
limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve ai soci cooperatori, nè durante la vita della
cooperativa, nè successivamente al suo scioglimento;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua
del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve
essere rispettato il principio di parità di trattamento.
TITOLO II°
Soci
Art.6 - Il numero dei soci è
illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dalla legge.
Nessun socio assume responsabilità sussidiaria per le obbligazioni sociali.
Possono essere soci:
- tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che condividano ed
intendono osservare i Principi, lo Statuto ed il Regolamento della F.S.E.;
- i Gruppi F.S.E.
- gli Enti Promotori dei Gruppi F.S.E.
- le Parrocchie
- altri enti
Il consiglio di amministrazione, di volta in volta, potrà determinare il numero
minimo di quote che i soci diversi dalle persone fisiche devono sottoscrivere
per essere ammessi alla Cooperativa.
Art.7 -
L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati e
presentata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere i seguenti elementi:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, nonché
numero di quote che si intendono sottoscrivere;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
Tutte le comunicazioni che la Società Cooperativa effettua al Socio, si
considerano legalmente avvenute e ricevute quando siano state indirizzate al
domicilio del Socio quale risulta dal libro dei Soci .
Art.8 -
Il socio:
- partecipa all'Assemblea con diritto di voto;
- può prendere visione degli atti dell'Assemblea;
- può presentare osservazioni e proposte in ordine alla conduzione della
Cooperativa
- deve provvedere entro 15 giorni dall'ammissione al versamento delle quote
sottoscritte e della tassa di ammissione;
- è tenuto all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- è tenuto a collaborare con la Società per il raggiungimento degli scopi
sociali, mantenendo un comportamento che risponda all'affidamento riposto dalla
Società nelle sue attitudini personali e professionali e partecipare
all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali
Art.9 - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per morte.
Art.10 - Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi, di collaborare con
la Società per il raggiungimento degli scopi sociali
Art.11 - Il socio può essere
escluso, con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non adempia gli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la Società;
c) assume comportamenti od iniziative tali da danneggiare o arrecare comunque
pregiudizio alla Società ed in ogni caso incompatibili con le finalità ed i
principi educativi dell'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici;
d) non partecipi senza giustificati motivi per più di due anni alle assemblee
regolarmente convocate.
Art. 12 - In caso di morte del socio l'erede ha il diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità di cui all'articolo 143 e non può subentrare nella partecipazione del socio deceduto.
Art.13 -
Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha
effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la
immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.
Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la
liquidazione della quota di capitale sociale.
Art.14
- Il socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso della quota
versata a norma dell'articolo 2535 del Codice Civile, ma non ha diritto al
riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della
società, ai fondi mutualistici.
Gli amministratori liquideranno la quota nei 180 (centoottanta) giorni successivi
all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o
il recesso o la cessazione.
Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della
quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della cooperativa
stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.
Eventuali debiti del socio escluso o recedente, nei confronti della società, si
compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il
rimborso delle quote sociali.
Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un
anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa
operativo.
TITOLO III°
Patrimonio - Esercizio sociale - Bilancio
Art.15 - Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale che è formato da un numero illimitato di quote aventi
ciascuna valore nominale di Euro 25,82;
b) dalla riserva ordinaria;
c) da eventuali riserve straordinarie costituire dalle tasse di
ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi
dei soci deceduti;
d) da ogni altro fondo o accantonamento
costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri od
investimenti futuri;
e) da qualsiasi liberalità o elargizione che pervenisse alla Società per
essere impiegata per il raggiungimento degli scopi sociali.
Le quote non possono essere soggette a pegni ed altri vincoli a favore di terzi
con effetti verso la Società.
Non possono essere cedute a terzi senza l'autorizzazione specifica del Consiglio
di Amministrazione.
Art.16 -
Il bilancio comprende il periodo di esercizio
dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio
Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi,
almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve
discuterlo.
Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli
amministratori, del Revisore Contabile e dei sindaci (se nominati), nella sede
della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché
non sia approvato.
I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.
Approvato il bilancio, l’Assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli
utili come segue:
1) Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo
di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.
2) Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per
le finalità e con le modalità di cui all’articolo 11 della legge 59/1992.
3) Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.
4) Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto
dei requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514 del Codice Civile.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni
sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2514 del Codice Civile.
E’ fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è
inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.
E’ fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante
la vita sociale che successivamente allo scioglimento.
In deroga a quanto precede, l’assemblea può deliberare che la totalità degli
avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto
previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.
Art.
17 -
I ristorni, quali quote economiche dell’esercizio da attribuire ai soci a
conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare
esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro
confronti.
L’Organo di Amministrazione ne determina l’ammontare in relazione alla
quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci,
determinandone l’inserimento nel conto economico del bilancio da presentare
all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i
corrispondenti termini e modalità scegliendo all’interno dei seguenti
criteri:
1) liquidazione diretta immediata o rateizzata;
2) aumento gratuito di capitale sociale;
3) offerta di obbligazioni di nuova emissione;
4) offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.
TITOLO IV°
Gli organi sociali
Art.18
- Sono organi della società:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Contabile;
- il Collegio Sindacale.
Art.19 -
Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che
risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.
Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.
Ciascun socio può, tramite delega scritta, rappresentare fino a dieci voti.
Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate
anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non
comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.
Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia
garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea, l'Organo Amministrativo potrà scegliere che l'avviso di
convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:
a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su quotidiano a diffusione
nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
b) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a
mezzo di servizi postali o equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
c) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi
essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di
ricevimento;
d) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti
sopra indicati almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Art.20
- L'assemblea ordinaria :
- approva il bilancio
- nomina il Presidente e i Vicepresidenti, fissando di volta in volta il numero
di questi fino ad un massimo di tre;
- nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;
- nomina il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata
dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse
da parte del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci
adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla
sua competenza dallo statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di
Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le
condizioni previste dalla legge, l'assemblea potrà essere convocata entro il
maggior termine previsto dalla legge medesima.
L'assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione
lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della
materia da trattare, dal Collegio Sindacale e dal Revisore Contabile, se
nominati, o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione
deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.
L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del
luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda
convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si
reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci
aventi diritto a voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo
e di controllo se nominato.
L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più
luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione
che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità
di trattamento dei soci e che siano indicati nell'avviso di convocazione i
luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interventi
possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono
presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le
modalità operative previste nello specifico regolamento.
L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:
a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
b) le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto e il termine entro il quale
deve pervenire al destinatario;
d) la o le deliberazioni esposte per esteso.
E' pertanto necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea di
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli
stessi via fax o mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione
predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di
verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordina del giorno.
Art.21 - L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Art.22
- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresenti la
maggioranza dei voti di tutti i soci;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e
rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e
rappresentati all'adunanza.
L'assemblea straordinaria delibera con le stesse maggioranze dell'assemblea
ordinaria.
(II) Consiglio di Amministrazione
Art.23 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da un minimo di tre ad un massimo di nove membri componenti.
Art.24 - Il Consiglio di Amministrazione
ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente
statuto.
Il Consiglio di Amministrazione con competenza esclusiva:
- nomina, occorrendo il Consigliere Delegato della società;
- nomina il Direttore Generale della società;
- nomina i membri dei comitati esecutivi.
Art.25 - Il
Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti
dall'articolo 2381 del Codice Civile:
- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più membri.
Il Consiglio inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere
gli atti espressamente indicati nella delibera di nomina.
Art.26 - Il Consiglio
è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere delegato,
presso la sede legale o altrove purché in Italia, con avviso a mezzo lettera
raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può
essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno,
per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempreché i consiglieri siano
preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la
possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi
requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il
Presidente e il segretario che redige il verbale della riunione.
E' ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per
l'Assemblea dei soci.
Art.27 -
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un
massimo di tre mandati. Gli amministratori sono dispensati dal prestare
cauzione.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se
nominato, determina il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano
chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore
della società.
Art.28 - Il
Consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie
deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o
partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri , i
sindaci effettivi ed il revisore contabile, ove nominati.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con
la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti. in caso di parità di voti prevale
il voto del Presidente.
Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro,
vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può
essere dato per rappresentanza.
Art.29 -
In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra
loro, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente e, se del caso, il
Vice Presidente.
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega
conferita.
(III) Collegio sindacale
Art.30 -
Ricorrendone i presupposti di legge , il controllo della società è affidato ad
un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti,
nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato
dall'Assemblea.
I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. Gli stessi possono essere riconfermati.
Il Collegio Sindacale può richiedere al consiglio di Amministrazione, al
Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate
operazioni.
I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.
Art.31 -
Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale, la società nomini per controllo
contabile un revisore questi deve essere iscritto al registro istituito presso
il Ministero della Giustizia.
Il Revisore Contabile è nominato dalla Assemblea dei Soci e resta in carica per
tre anni.
Il Revisore Contabile:
a) Verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione.
b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme
che lo disciplinano.
c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, se redatto.
Al Revisore Contabili si applicano le disposizioni degli articoli 2409-bis e
seguenti del Codice Civile.
TITOLO V°
Disposizioni generali e finali
Art.32 -
La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2484 del Codice
Civile esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per la perdita del capitale
sociale.
In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria dei soci determina le
modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.
In caso di scioglimento, il patrimonio
sociale residua, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente
maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 11, comma
5 della legge 59/1992.
Art.33 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto,
valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e suenti del
Codice Civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la
cooperativa in oggetto.
Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le
norme sulle socità per azioni.
Firmato:
Saracco Solideo
Oleg Nicola Acconcia, Notaio, impronta del sigillo.